Ventilazione Industriale

lunedì 5 gennaio 2015

Protocollo Indice di Degrado Amianto

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008 Identificativo Atto n. 1182

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO" E CONTESTUALE ABROGAZIONE DELL'ALGORITMO PER
LA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO DI CUI ALLA D.G.R. N.VII/1439 DEL 4.10.2000 IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SANITA'.

PREMESSO che la Regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi e ha in particolare:
• svilluppato il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l’emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo;
• individuato l’obiettivo strategico, nell’ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. VIII/1526, la rimozione dell’amianto
dal territorio lombardo entro il 2016;
• sviluppato strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto;


RICHIAMATA la d.g.r. n.VII/1439 del 4.10.2000 “Approvazione delle Linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal progetto obiettivo – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998-2000” contenente, tra l’altro, l’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto; 

RICHIAMATI i d.d.g. n. 20018 del 29/12/2005 e n. 1669 del 10/02/2007 di costituzione del Gruppo di Lavoro Nucleo Amianto, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 17/2003, con il compito di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL cui hanno partecipato anche le DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell’Ambiente; 

VALUTATA la necessità da parte del gruppo di lavoro Nucleo Amianto di aggiornare l’algoritmo sopracitato in quanto non più coerente con l’obiettivo strategico del Piano Regionale Amianto di rimozione dell’amianto dal territorio lombardo entro il 2016, di non semplice utilizzo e non sufficientemente discriminante lo stato di degrado delle coperture di cemento amianto;

RICHIAMATA la d.g.r 17 marzo 2008, n. VI/36262 con cui sono state approvate le “Linee guida per la gestione del rischio amianto” che demanda al Direttore Generale Sanità, con proprio atto, l’approvazione dell’aggiornamento della citata procedura; 

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto in data 8 ottobre 2008 in seduta plenaria ha approvato il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;

DATO ATTO altresì, che il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, risponde alle citate esigenze e sostituisce integralmente l’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. 4 ottobre 2000 n.VII/1439; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81” Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il DPEFR 2008-2010 che specifica gli obiettivi operativi 5.1.3.2 Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e 5.1.3.3 Attuazione di progetti di semplificazione e sburocratizzazione in materia di sanità pubblica e veterinaria; 

VISTA la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio collegate. Collegato” che avvia la revisione delle attività di prevenzione sulla base dell’evidenza scientifica, sull’efficacia e sulla semplificazione dell’azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale;

VISTO il PRS dell’VIII legislatura che individua l’asse 5.1.3. “Prevenzione”; 

RICHIAMATA la d.g.r. 22 dicembre 2005, n. VIII/1526 “Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003 n.17; 

VISTA la legge regionale 29 settembre 2003, n.17 “ Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”; 


VISTO il D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto; 

RITENUTO infine di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale sanità 
www.sanita.regione.lombardia.it;


VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale” nonché i provvedimenti organizzativi dall'VIII legislatura;


DECRETA

1. di approvare il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che sostituisce l’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n.VII/1439 del 4.10.2000;
2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità
www.sanita.regione.lombardia.it.


IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
 Carlo Lucchina

 ALLEGATO A

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
multe amiantoIl presente protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi svolge.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite
l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed
indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua
estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di
rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione
visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado.



Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il
sanzioni amiantoproprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura
entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del
D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività
manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di
manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti
amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE
DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)
A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una
pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:
1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco
2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo
B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore:
0 se assenti
2 se rare
3 se numerose
C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore:
0 se assenti
3 se presenti
D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore:
1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili E) VENTILAZIONE, si dà valore
1 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria
2 la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria
F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore
Sanzioni amiato1 copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
2 copertura a vista dall’interno
G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore
1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicenti ed attigue


H) AREE SENSIBILI, si dà valore
1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura
I) VETUSTA’ (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore
2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
4 se la copertura è installata prima del 1980
Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà
riferimento alla data di realizzazione dell’edificio.
I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà)
RISULTATO:
1) I.D INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica.
E’ prevista la rivalutazione dell’indice di
degrado con frequenza biennale;
2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica* entro 3 anni ;
3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi
 12 mesi ;
LEGENDA:
* I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la
 rimozione.
brescia amianto La sopracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una
 nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura
 portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il
 costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti
 dalla nuova struttura.
 L’incapsulamento prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto;
 preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del
 materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante.
 Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’ impresa esecutrice.
 Tale intervento non desime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
 La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua
 sostituzione con altra copertura. BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 SERIE ORDINARIA DEL 15 DICEMBRE
2008
AVVISO DI RETTIFICA
Direzione Generale Sanità: DDG n. 13237 del 18 novembre 2008 “Approvazione
del ‘Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in
cemento amianto’ e contestuale abrogazione dell’algoritmo per la valutazione
delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla dgr n. VII/1439 del
4.10.2000”, pubblicato nel BURL n. 50 Serie Ordinaria del 9 dicembre 2008.
Al quinto punto delle premesse del decreto di cui all’oggetto, al posto di
“RICHIAMATA la d.g.r. 17 marzo 2008, n. VI/36262 ..”, si legga “RICHIAMATA la d.g.r. 12 marzo 2008, n. VIII/6777 ..”. 

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