Polmonite da Legionella, la responsabilità del datore di lavoro secondo il criterio del “più probabile che non”

In tema di malattia professionale, qualora il lavoratore contragga una patologia infettiva (nella specie, polmonite da Legionella) riconducibile all’ambiente di lavoro, sussiste la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ove sia accertato, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso causale tra l’infezione e le condizioni dell’ambiente lavorativo, anche in presenza di fattori preesistenti o patologie pregresse del lavoratore, qualora il datore non abbia provato di aver adottato tutte le misure di prevenzione e manutenzione imposte dalla normativa, dall’esperienza e dalla tecnica.

Il quadro giuridico e normativo

Le malattie professionali rappresentano uno degli ambiti più complessi e delicati del diritto del lavoro, in quanto pongono al centro il bilanciamento tra organizzazione dell’impresa e tutela della salute dei lavoratori. In tale contesto, la responsabilità del datore di lavoro trova il proprio fondamento nell’art. 2087 c.c., imponendo all’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività alle sue dipendenze.

La dottrina qualifica la disposizione come norma di chiusura del sistema di tutela dell’integrità del lavoratore, evidenziandone il carattere di dovere generale e la spiccata finalità prevenzionistica, che si traduce non solo nell’obbligo di rispettare le prescrizioni normative vigenti, ma anche nell’adozione di tutte le cautele tecniche, organizzative e procedurali che, secondo l’esperienza e le conoscenze scientifiche disponibili, risultino concretamente esigibili al fine di prevenire danni alla salute dei lavoratori nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Sul piano sistematicol’art. 2087 c.c. si pone in stretto collegamento con i principi costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost., che tutelano, rispettivamente, il diritto fondamentale alla salute e la sicurezza, la libertà e la dignità della persona nell’esercizio dell’iniziativa economica privata. In tale prospettiva, la giurisprudenza riconosce alla responsabilità del datore di lavoro una natura sia contrattuale che extracontrattuale, consentendo al lavoratore di attivare, anche in concorso, le relative azioni di tutela, a presidio dei beni giuridici protetti dalla norma, rappresentati dall’integrità fisica e dalla personalità morale del prestatore di lavoro, comprensive del danno biologico, del danno morale e delle più ampie forme di lesione della dignità personale.

Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale da Legionella pneumophila contratta da un lavoratore addetto al magazzino di un centro logistico, ravvisando la violazione degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. e al D.Lgs. n. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

La pronuncia richiama il principio secondo cui l’obbligo datoriale di tutela impone l’adozione di tutte le misure di sicurezza tecnicamente e scientificamente esigibili, anche oltre quelle espressamente previste dalla normativa speciale, ribadendo che, una volta allegati e provati dal lavoratore il danno e il nesso causale con l’attività lavorativa, incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’integrale adempimento dell’obbligo di sicurezza e l’adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire il rischio.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha dunque attribuito maggiore attendibilità agli accertamenti svolti dall’ATS rispetto a quelli effettuati dal soggetto privato incaricato dall’azienda, ritenendo sussistente il nesso causale tra l’infezione e l’ambiente di lavoro secondo il criterio del “più probabile che non”. In tale prospettiva, la mancata manutenzione ordinaria dell’impianto idrico-sanitario è stata qualificata come inadempimento dell’obbligo datoriale di tutela, anche alla luce delle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 07/05/2015, che impongono specifici adempimenti di prevenzione del rischio Legionella.

Il caso di specie

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il ricorrente, dipendente di una società operante nel settore della vendita di articoli sportivi, con mansioni di magazziniere presso il centro logistico sito in Basiano, aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale e degli ulteriori danni non patrimoniali asseritamente derivanti da una malattia professionale, consistita in una polmonite da Legionella pneumophila, contratta nell’ambiente di lavoro a causa della violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.

In particolare, il ricorrente aveva dedotto di aver contratto una grave forma di polmonite da Legionella nel maggio 2021 che aveva reso necessario il ricovero ospedaliero determinando postumi permanenti. Il dipendente aveva rappresentato che, a seguito di segnalazione alla competente ATS, un sopralluogo effettuato nel giugno 2021 presso il centro logistico accertava la presenza di Legionella pneumophila in diversi campioni d’acqua prelevati dall’impianto idrico-sanitario, in particolare nei servizi igienici e negli spogliatoi utilizzati dai dipendenti.

A sostegno delle proprie allegazioni, il ricorrente aveva altresì prodotto una relazione tecnica del luglio 2021 che, pur qualificando l’impianto come complessivamente “sufficiente”, evidenziava la mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie previste e prescriveva l’adozione di specifici interventi correttivi. Il lavoratore aveva sottolineato, inoltre, che l’INAIL aveva riconosciuto la natura professionale della patologia, accertando un’invalidità permanente nella misura del 2% e liquidando le prestazioni per inabilità temporanea e il danno biologico.

Sulla base di tali elementi, dunque, il ricorrente aveva chiesto l’accertamento della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del D.Lgs. n. 81/2008 e la conseguente condanna al risarcimento del danno differenziale e degli ulteriori danni non patrimoniali.

La società convenuta, costituitasi in giudizio, aveva contestato integralmente le domande avversarie, sostenendo che il centro logistico non rientrasse tra le realtà ad alto rischio di esposizione a Legionella e di essersi dotata di un Documento di Valutazione del Rischio specifico, nel quale gli impianti erano stati giudicati “sufficienti”. La società aveva inoltre evidenziato che i campionamenti microbiologici effettuati nel maggio 2021 avevano dato esito negativo e che il ricorrente era stato assente dal lavoro dal mese di maggio al mese di agosto 2021 - periodo nel quale avrebbe potuto contrarre la patologia in contesti estranei all’ambiente lavorativo...



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